Rito lavoro: la tardiva costituzione dell' INPS comporta la decadenza ex art. 416 cpc.
Parte resistente INPS non ha tempestivamente assolto agli oneri probatori su di sé incombenti poiché ha depositato documentazione attestante l’attività di notifica compiuta solamente un giorno prima rispetto alla prima udienza di trattazione.
La violazione del termine previsto dall’art. 416 c.p.c. comporta il perfezionamento della fattispecie decadenziale delineata da tale disposizione e comporta il riscontro del mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo all’Istituto resistente.
La mancata dimostrazione in giudizio del positivo perfezionamento della fattispecie notificatoria degli opposti avvisi di addebito nei confronti del prospettato debitore comporta l’accertamento dell’inesistenza del credito ivi riportato e, così, l’invalidità di tutte le iniziative assunte dall’Istituto.
TRIBUNALE LAVORO MODENA sentenza n. 479 del 16/11/2023