Rito lavoro: termine decadenza costituzione parte resistente.

In virtù del combinato disposto degli artt. 415 e 416 cpc , la costituzione del convenuto deve avvenire -a pena di decadenza dei mezzi istruttori dei quali intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che deve depositare- con la memoria difensiva, nel termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, locuzione che va riferita alla udienza fissata, ex art. 420 cpc, per la comparizione delle parti e la compiuta esplicazione delle attività assertive delle parti, con definizione del thema decidendum;

Alcun rilievo assume, invece, la fissazione, come nella specie, di altra e più ravvicinata udienza (peraltro del tutto eventuale) per la delibazione, in via preliminare, sull’istanza di «sospensione» (nella specie, dell’intimazione di pagamento).

Cassazione Civile ordinanza n. 19451 del 10.07.2023