Sanzioni amministrative : nessun litisconsorzio necessario tra Agente riscossione ed Ente creditore.
Essendo affidata la riscossione a mezzo ruolo ai soggetti in possesso dei requisiti di legge (Agenti per la riscossione ) , la disposizione dell'art. 39 DLGS 112/1999 secondo cui
<<Il concessionario [ora l'agente], nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite>>
trova generale applicazione anche alla riscossione a mezzo ruolo delle entrate diverse da quella di natura tributaria, con la conseguenza che nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, ovvero agli atti ad essa conseguenziali non si dà luogo a litisconsorzio necessario tra Agente per la riscossione ed ente creditore.
La ratio legis, da individuarsi nella esigenza di favorire una rapida soluzione delle controversie, consente al destinatario dell'atto di riscossione di impugnare direttamente l'atto portato a sua conoscenza per far valere il vizio del procedimento consistito nella omessa notifica degli atti presupposti, potendo agire, proprio in virtù della indicata norma (art. 39 DLGS n. 112/1999), indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro legittimato passivo, con la conseguenza che se oggetto della opposizione è la rimozione o la dichiarazione di inefficacia dell'atto esecutivo-conseguenziale emesso dall'Agente della riscossione questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito senza che il giudice adito debba ordinare la chiamata in causa di quest'ultimo.
Cassazione Civile ordinanza n. 12674 del 25-06-2020