Sanzioni amministrative : prescrizione sempre quinquennale
Tra la notifica della cartella esattoriale (2-12-2005) avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura e l'intimazione di pagamento (16-06-2013), erano trascorsi più di cinque anni, con conseguente prescrizione del credito recato dalla cartella, ai sensi dell' articolo 28 Legge n. 689/1981.
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, non anche l'effetto della "conversione" del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 Legge n. 689/1981 nel termine decennale ordinario di cui all’articolo 2953 codice civile.
In assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista per il credito posto in riscossione (nella specie, la prescrizione quinquennale ex articolo 28 Legge n. 689/1981).
Cassazione Civile ordinanza n. 6117 del 4-03-2020
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, non anche l'effetto della "conversione" del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 Legge n. 689/1981 nel termine decennale ordinario di cui all’articolo 2953 codice civile.
In assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista per il credito posto in riscossione (nella specie, la prescrizione quinquennale ex articolo 28 Legge n. 689/1981).
Cassazione Civile ordinanza n. 6117 del 4-03-2020