Sanzioni CdS: nel giudizio 615 cpc il legittimato passivo è il Ministero Interno e non la Prefettura.

Nel caso di opposizione a cartella esattoriale ( opposizione esecuzione ex art. 615 cpc ) che non ponga in discussione il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale ma risulta essere stata dedotta la sopravvenuta prescrizione quinquennale, non operando la speciale norma attributiva della legittimazione passiva alla Prefettura (art. 7 comma 5 DLGS n. 150/2011), sussiste la legittimazione passiva dell'ente amministrativo di vertice e creditore, ossia il Ministero dell'interno, e dunque la necessità di notificare l'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato distrettuale.

Ferma la rilevabilità d'ufficio in caso di mancata costituzione dell'amministrazione passivamente legittimata, quest'ultima può costituirsi e nulla eccepire, determinando sanatoria ex art. 4 della legge n. 260 del 1958, ovvero costituirsi eccependo lo specifico vizio, con necessità, nel caso, di dichiarare la nullità degli atti del giudizio di prime cure, cui rimettere il processo ex art. 354 cpc.

Cassazione Civile ordinanza 8995 del 15-05-2020