Sezioni Unite: insinuazione senza notifica avviso addebito.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda d’insinuazione
proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare
del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non
occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli
artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è
sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.
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La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di
mancata o tardiva opposizione a cartella di pagamento, rimane quinquennale e
non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
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In caso d’impugnazione di una cartella di pagamento concernente diversi crediti, al fine di individuare se la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o a quella del giudice tributario non si deve guardare allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione, ma alla natura del credito fatto valere.
Cassazione Cive Sezioni Unite sentenza n. 34751 del 10.11.2021