Sezioni Unite: prescrizione successiva notifica cartella GIURISDIZIONE giudice tributario.

La controversia in esame ha ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, a sostegno della quale il ricorrente ha dedotto:

a) l'inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata nei confronti di una società che ha mutato deno-minazione e comunque cancellata dal registro delle imprese;
b) la prescrizione della pretesa tributaria, in conseguenza del periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento.

Non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.

Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che a sostegno dell'impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione, in quanto effettuata nei confronti di una società che aveva mutato denominazione e che era stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, nonché la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria.

Cassazione Civile Sezioni Unite ordinanza n. 30666 del 18.10.2022