Sottoscrizione avviso accertamento Agenzia delle Entrate

In tema di delega di firma ai sensi dell’art. 42 DPR 600/1973, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sulla amministrazione fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore.

L’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale.

Nella specie, dalla trascrizione della delega contenuta nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza si evince che il capo team che ha firmato l’avviso non è indicato nella stessa. Irrilevante è la disposizione di servizio n. 25/2013 successiva all’avviso di accertamento impugnato.

Cassazione Civile ordinanza n. 3014 del 7-02-2020