Tributario: SI impugnazione Intimazione per eccepire prescrizione successiva notifica cartelle non opposte.

La mancata impugnazione delle cartelle, se ha reso incontestabile il credito, non impediva di far valere, in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento una prescrizione maturatasi successivamente alla notifica della cartella, ove eventualmente intervenuta, in assenza di atti interruttivi precedenti la notifica della intimazione di pagamento.

La CTR non ha esaminato i tributi oggetto delle cartelle di pagamento e il relativo termine di prescrizione per cui va accolto il primo motivo di ricorso, con rinvio alla CTR della Campania.

Cassazione Civile ordinanza n. 8579 del 7-05-2020


DPR 602/1973

Art. 50. (Termine per l'inizio dell'esecuzione).

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica , da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3
. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.