Tutor autostrada : obbligo di taratura e verifiche annuali

Deve ritenersi che l’ art. 45 comma 6 Codice della Strada ,come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura.

Qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura .

La statuizione del tribunale secondo cui il citato principio giurisprudenziale non sarebbe applicabile al caso di specie risulta dunque erronea; questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che detto principio opera anche in relazione ai rilevamenti effettuati a mezzo del sistema di accertamento “SICVe” – Sistema Informativo Controllo Velocità, comunemente detto “tutor” , il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 CdS.

Nella specie, il ricorrente ha contestato sia in primo che in secondo grado l’attendibilità dei rilevamenti effettuati, facendo insorgere l’obbligo per il giudice di accertare l’adempimento degli obblighi di taratura e verifica da parte dell’amministrazione.

Cassazione Civile ordinanza n. 24757 del 03-10-2019